MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 7 marzo 2008
G.U.R.I. 3 maggio 2008, n. 103
Individuazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonchè delle relative attribuzioni e competenze.
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», che all’art. 1, commi da 209 a 214, detta disposizioni in materia di entrata con le quali, al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, introduce l’obbligo della emissione, della trasmissione, della conservazione e della archiviazione esclusivamente in forma elettronica delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, alle modalità e termini ivi stabiliti;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, di «Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27, del 3 febbraio 2004 recante «Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98, del 27 aprile 2004, recante le «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici»;
Visto il provvedimento 9 dicembre 2004 del direttore dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298, del 21 dicembre 2004, con il quale sono state disposte le «Modalità di trasmissione e contenuti della comunicazione telematica ai sensi dell’art. 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell’emissione delle fatture da parte del cliente o del terzo residente in un Paese, con il quale non esistono strumenti giuridici di reciproca assistenza in materia di IVA»;
Visti, in particolare, i commi 211 e 212 del citato art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nei quali è disposto che la trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie e che il gestore di detto sistema è individuato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con il quale sono altresì definite le competenze ed attribuzioni;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del governo, a norma dell’art. 11 delle legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, gli articoli 57 e 62, con i quali è stata istituita la Agenzia delle entrate alla quale sono state attribuite, tra le altre, le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali, che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l’assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli adempimenti e l’evasione fiscale;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, recante «Norme per l’attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell’anagrafe tributaria» ed in particolare l’art. 3;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», ed, in particolare, i commi 56, 57, 59 e 194, dell’art. 1, per la parte relativa alla realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria per la condivisione, il costante scambio e la gestione coordinata dei dati;
Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, ed in particolare, l’art. 22, comma 4, in base al quale le attività di manutenzione, conduzione e sviluppo del sistema informativo della fiscalità possono essere affidate a società specializzate aventi esperienza pluriennale nella realizzazione e conduzione tecnica dei sistemi informativi complessi, con particolare riguardo al preminente interesse dello Stato alla sicurezza e segretezza;
Visto il contratto di servizi quadro del 23 dicembre 2005 e quelli precedentemente conclusi tra l’amministrazione finanziaria e SOGEI – Società Generale d’Informatica S.p.A. aventi tutti ad oggetto l’affidamento delle attività di manutenzione, sviluppo e la conduzione dell’intero sistema informativo della fiscalità;
Considerato che le disposizioni in ordine all’obbligo della forma elettronica per la emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, sono dettate in materia di entrate e sono finalizzate alla semplificazione del procedimento di fatturazione e di registrazione delle operazioni imponibili;
Considerato che il sistema di interscambio, attraverso il quale deve avvenire la trasmissione delle fatture elettroniche, si inserisce nel quadro di evoluzione normativa in materia di predisposizione e conservazione ai fini fiscali dei documenti digitali, nell’ambito del quale opera l’Agenzia delle entrate alla quale sono attribuite funzioni riguardanti le entrate tributarie erariali, non assegnate alle competenze di altre agenzie e che svolge, tra le altre, l’attività di informazione ed assistenza ai contribuenti, anche tramite servizi telematici al fine di semplificare il rapporto con gli stessi e di agevolare gli adempimenti fiscali;
Considerato che SOGEI – Società Generale d’Informatica S.p.A., svolge, fin dal 1976, attività di sviluppo, conduzione e manutenzione del sistema informativo della fiscalità, del quale il sistema di interscambio deve considerarsi una integrazione, ed in tale attività trentennale ha conseguito professionalità con specifiche conoscenze, non solo nel campo tecnico-infomatico, ma anche dei processi organizzativi dell’amministrazione e delle norme tributarie e fiscali;
Rilevato l’interesse del Ministero dell’economia e delle finanze di attribuire all’Agenzia delle entrate la responsabilità della gestione del sistema di interscambio ed alla SOGEI – Società Generale di Informatica S.p.A. la conduzione tecnica del sistema medesimo, atteso che detti soggetti, per la rispettiva competenza, sono in grado di supportare l’amministrazione finanziaria ed in generale la pubblica amministrazione nella realizzazione, manutenzione e gestione del sistema di interscambio della fatturazione elettronica;
Ritenuto altresì che l’individuazione di detti soggetti, ciascun per la rispettiva competenza, consente una integrazione progressiva ed automatica con il processo di validazione della correttezza e regolarità fiscale e contributiva, sia ai fini della partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento indette da amministrazioni aggiudicatrici sia, soprattutto, ai fini della liquidazione delle fatture da parte della pubblica amministrazione;
Decreta:
Art. 1
1. L’Agenzia delle entrate è individuata quale gestore del sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, legge 24 dicembre 2007, n. 244; a tal fine l’Agenzia delle entrate si avvale della SOGEI – Società Generale di Informatica S.p.A., quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica di detto sistema di interscambio.
Art. 2
1. Nell’ambito della funzione attribuita alla Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 1, alla stessa sono affidati i compiti di:
a) coordinamento del sistema di interscambio con il sistema informatico della fiscalità;
b) controllo della gestione tecnica del sistema di interscambio;
c) gestione dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il sistema di interscambio ed elaborazione di flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.
2. L’Agenzia delle entrate, inoltre, svolgerà compiti di vigilanza in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il sistema di interscambio.
3. Con cadenza semestrale, l’Agenzia delle entrate riferisce al Ministero dell’economia e delle finanze sull’andamento e l’evoluzione del sistema di interscambio.
Art. 3
1. Nell’ambito dei compiti affidati a SOGEI – Società Generale di Informatica S.p.A. ai sensi dell’art. 1, la stessa svolge le attività di:
a) sviluppo, conduzione e manutenzione tecnica ed operativa del sistema di interscambio;
b) supporto e assistenza alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche;
c) studio, ricerche, elaborazioni e statistiche relative ai dati che transitano attraverso il sistema di interscambio, senza riferimenti nominativi e comunque privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili;
d) impulso e promozione, in favore delle pubbliche amministrazioni delle azioni necessarie per l’adozione dell’infrastruttura tecnologica utile per la ricezione e la gestione delle fatture elettroniche;
e) supporto e assistenza alla Agenzia delle entrate per i compiti a quest’ultima affidati ai sensi dell’art. 2;
f) relazione periodica all’Agenzia delle entrate sullo stato di avanzamento delle attività svolte nell’ambito del sistema di interscambio.
Art. 4
1. Agenzia delle entrate e SOGEI – Società Generale di Informatica S.p.A. sono tenute a fornire al Ministero dell’economia e delle finanze, su richiesta, tutte le informazioni in qualsiasi modo relative alle attività svolte in forza del presente decreto e, comunque, tutti i dati trattati che transitano attraverso il sistema di interscambio.
Art. 5
1. Ai fini di quanto previsto nel presente decreto, le attività svolte dalla SOGEI – Società Generale d’Informatica – S.p.A. sono regolate dal contratto di servizi quadro concluso in data 23 dicembre 2005, di cui alle premesse, e, in particolare, dagli appositi contratti esecutivi che verranno all’uopo conclusi con l’Agenzia delle entrate nel rispetto dei limiti derivanti dagli ordinari stanziamenti di bilancio.
Roma, 7 marzo 2008
Il Ministro: PADOA SCHIOPPA
Registrato alla Corte dei conti l’11 aprile 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 br, Economia e finanze, foglio n. 53