GIURISPRUDENZA: Sentenza Corte Giustizia CE, 9 ottobre 2008, n. 304/07

Corte giustizia comunità Europee, Sez. IV, 9 ottobre 2008, n. 304/07
Tutela delle banche dati

Il prelievo di elementi di una banca dati con loro contestuale inserimento in un’altra banca di dati, in seguito alla consultazione della prima banca su schermo e alla valutazione individuale degli elementi in essa contenuti, può costituire «estrazione» ai sensi dell’art. 7 della Direttiva n. 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, purché – cosa che spetta al giudice del rinvio verificare – tale operazione corrisponda al trasferimento di una parte sostanziale, valutata qualitativamente o quantitativamente, del contenuto della banca di dati tutelata, ovvero a trasferimenti di parti non sostanziali che, per il loro carattere ripetuto e sistematico, abbiano condotto alla ricostituzione di una parte sostanziale di tale contenuto.

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